La Camcom del Sud Est resta a tre: illegittima la riorganizzazione

La sentenza della Corte Costituzionale

La Camera del Sud Est resta a tre con Catania, Siracusa e Ragusa. Lo ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza 215/2023, firmata dal neo presidente Augusto Antonio Barbera, che ha ritenuto anticostituzionale l’emendamento presentato da Stefania Prestigiacomo inserito nel Decreto Sostegni Bis approvato il 16 luglio 2021. In sintesi: l’emendamento non poteva essere inserito in quel decreto riferito al sostegno alle imprese ma doveva seguire tutt’altro iter.

Il contenuto dell’emendamento

L’ex parlamentare prevedeva l’istituzione – anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio esistenti – di due nuove Camere e in particolare quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabiliva inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana, sarebbe stato nominato un commissario per ciascuna.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha evidenziato il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, poiché si tratterebbe di una normaorietà della disposizione – destinata a operare nelle more della riorganizzazione – e la conseguente successione di scelte organizzative contrastanti “determinerebbero anche la violazione del principio di buon andamento“. Infine, si legge nella sentenza, il riordino previsto dalla disposizione censurata – in quanto adottato unilateralmente dallo Stato, in assenza del necessario coinvolgimento della Regione Siciliana – “violerebbe il principio di leale collaborazione”.

La palese estraneità della disposizione

Dall’esame della genesi, del contenuto e della ratio della disposizione censurata emerge, quindi, la sua “palese estraneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decretoa”. Manca in pratica il nesso funzionale tra le disposizioni del decretoi dall’emergenza epidemiologica da Covidiva riorganizzazione del sistema camerale siciliano, da realizzare “nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e si prefigge una finalità di carattere ordinamentale: prescindeva dunque dall’emergenza pandemica e non si poneva nell’ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese. Per questo motivo è dichiarata l’illegittimità costituzionale.

uzionale
– emendamento


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