La questione del rimborso per lavori all’Eremo di Liccia
Con Determina n. 322 del 22/12/2023, a firma dell’arch. Dolce, responsabile del V settore, si chiude la questione del rimborso per lavori all’Eremo di Liccia effettuati dall’attuale gestore, per i quali il Sindaco aveva presentato richiesta di variazione di bilancio per € 23.000 che è stata oggetto di una nostra interrogazione, prot. n. 22723 dell’8 novembre 2023.
La controversia sul rimborso
In due occasioni di risposta il Sindaco aveva ribadito la legittimità di tale rimborso, nonostante la violazione degli atti regolamentari che sovrintendono l’affidamento del bene ai privati e che escludono il diritto del gestore ad alcun rimborso, essendo la manutenzione ordinaria e straordinaria esclusivamente in capo al Comune (Art. 4 del Contratto di affidamento del 30 aprile 2022).
Il Sindaco, che amministra con parsimonia, viene smentito dal Responsabile di settore che riconosce solo 8.658,26 € a fronte dei 23.000 € richiesti per rimborsare lavori di ripristino infissi, tinteggiatura pareti, pavimenti, revisione impianti, ecc. Inoltre la determina presenta delle contraddizioni: con gli 8.65826 € si intende rimborsare la “realizzazione dell’allaccio fognario” in quanto “opere di nuova realizzazione non contemplate nel contratto di affidamento della gestione, le spese spettano al locatario/proprietario dell’immobile”. Tuttavia, il capitolo del Bilancio su cui grava l’impegno è il 2960920/4 all’oggetto “Rimborso spese di manutenzione straordinaria Eremo di Liccia”, cioè spese non rimborsabili da contratto.
La richiesta di conto alla Corte dei conti
Questo tentativo di aggirare l’ostacolo con l’intento di trovare un modo per rimborsare ciò che potrebbe non essere rimborsabile non ci convince e per questo chiederemo conto alla Corte dei conti, perché vogliamo fare luce sul modo in cui vengono spesi i soldi pubblici.
Com’è possibile che si affidi un bene pubblico ad un privato che ne trae un profitto, garantendo anche le spese di manutenzione non previste dal contratto? Com’è possibile che si affidi un bene con finalità ricettiva ad un privato, senza che lo stesso sia allacciato alla rete fognaria con il rischio di provocare inquinamento ambientale?
Anche in questo caso se l’interesse pubblico prevale su quello privato, chi amministra non ha nulla da temere.