La questione del vincolo di inedificabilità
Arriverà alla Corte Costituzionale la legge regionale del 1991 che ha esteso retroattivamente l’applicazione del vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla costa. La decisione è stata presa dal Consiglio di giustizia amministrativa, chiamato a decidere sul caso di una donna di Sciacca che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare.
Il caso della donna di Sciacca
A distanza di più di 30 anni dalla presentazione della domanda, il Comune di Sciacca la rigettò ritenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’art. 15 della l.r. 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.
Il ricorso al Cga
La proprietaria dell’immobile ricorse al Cga, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Secondo i legali il provvedimento è illegittimo, poiché applicabile «al caso in esame del limite dei 100 mt di cui al previgente Piano Comprensoriale n. 6 (posto che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non già dei limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76». Sono stati i legali stessi a indicare «una legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale 15/91 che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma».
– Vincolo di inedificabilità
– Corte Costituzionale
– Legge regionale 78/76
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