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Confedilizia Messina: Case, immobili e condominio essenziale

Fabbricati collabenti esenti da Imu

Con la risoluzione n. 4/DF del 16.11.2023, il Dipartimento finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha risposto ad alcuni quesiti in materia di Imu. In particolare, ha esaminato il trattamento Imu dei fabbricati collabenti (fabbricati iscritti in catasto in categoria F/2 e privi di rendita, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero di beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado).

Interpretazione della Risoluzione

Secondo il quesito arrivato al Dipartimento, taluni Comuni ritengono che i predetti fabbricati possano essere annoverati ai fini dell’Imu tra le aree fabbricabili, con la conseguenza che pur non essendo tassabili come fabbricati, perché privi di rendita catastale, lo sarebbero quali aree fabbricabili. La risoluzione in esame ha respinto tale interpretazione sulla base delle seguenti considerazioni.

Motivazioni della Risoluzione

In primo luogo è stato evidenziato che i fabbricati collabenti sono e restano beni immobili presenti nell’archivio del Catasto edilizio urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, ed il notevole livello di degrado ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

XIV Giornata nazionale Adsi

La prossima XIV Giornata Nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane si terrà domenica 26 maggio 2024. Castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiano.

Basculante garage rotto: chi paga?

Secondo i princìpi generali codicistici vigenti in materia – e più volte in questa stessa rubrica richiamati – le spese di riparazione del portone basculante (se trattasi di piccola manutenzione) sono a carico del conduttore, mentre le spese della sua eventuale sostituzione fanno carico al proprietario essendo obbligo del locatore mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto; stato che non sarebbe più tale in ipotesi d’impossibilità di riparazione.

Rifacimento di facciata condominiale con bonus al 90% e ditta inadempiente

In caso di rifacimento di una facciata condominiale con ricorso al bonus 90% e sconto in fattura, l’impresa affidataria, ove senza giustificati motivi, ometta di dar corso alle opere concordate, è tenuta a restituire al condominio la somma ricevuta, “pari al 10% del valore dell’importo dei lavori”, oltreché al rimborso degli oneri tecnici relativi all’asseverazione di congruità delle spese, alla stesura del computo metrico e al visto di conformità.

– Fabbricati collabenti esenti da Imu
– XIV Giornata nazionale Adsi
– Basculante garage rotto: chi paga?


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