Autisti licenziati in Agrigento, “Rinvio corte per vizio procedurale, nessuna smentita”

La Suprema Corte di Cassazione non ha smentito i reati di truffa e interruzione di pubblico servizio commessi dagli autisti licenziati

La Suprema Corte di Cassazione non ha affatto smentito i gravi reati di truffa e interruzione di pubblico servizio commessi dagli autisti licenziati con le recenti ordinanze di rinvio alla Corte di appello di Palermo, sezione Lavoro. La Suprema Corte si è solo limitata a rilevare, secondo un recentissimo orientamento, applicato a tutti i giudizi delle aziende di trasporto pubblico di linea in Italia, che i licenziamenti sarebbero stati viziati nella procedura. Questo è quanto si legge in un comunicato della Tua Trasporti.

La vicenda risale al 2017, quando la TUA S.r.l., società che gestisce il servizio di trasporto urbano nella città di Agrigento, ha denunciato una serie di condotte ritenute illecite da parte di alcuni autisti. Tra le condotte ritenute illecite vi era la vendita a bordo di titoli di viaggio di tariffa A in luogo di quelli in dotazione agli autisti di tariffa B (i primi non possono essere venduti a bordo) e l’appropriazione di somme di denaro derivanti dalla vendita dei biglietti. Altri autisti, invece, avevano posto in essere delle interruzioni di pubblico servizio.

A seguito di queste condotte, nel 2017 la TUA ha proceduto al licenziamento e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento degli autisti. Nel 2020 questi lavoratori sono stati indagati dalla Procura della Repubblica per i reati di truffa continuata e in concorso, interruzione di pubblico servizio e, su richiesta del pubblico ministero, successivamente rinviati a giudizio.

In sede di Tribunale del lavoro, gli autisti hanno impugnato il licenziamento venendo reintegrati. La Corte di Appello di Palermo aveva inizialmente ritenuto fondati i motivi di reclamo proposti dagli avvocati della TUA S.r.l., ed aveva quindi riformato sette sentenze del Tribunale di Agrigento, confermando il licenziamento di sette lavoratori, dichiarando dunque estinto il rapporto di lavoro.

Tuttavia, la Corte di Appello di Palermo aveva anche reintegrato tre lavoratori, evidenziando come la specifica condotta debba essere inserita in un unitario e concorrente disegno doloso ed il danno economico debba essere ritenuto rilevante. In particolare, la società aveva sperimentato un aumento significativo delle vendite a bordo dopo i licenziamenti, confermando la gravità delle condotte contestate ai lavoratori.

Oggetto delle recenti ordinanze di rinvio della Suprema Corte di Cassazione è stato, pertanto, solo quest’ultimo profilo procedurale. Conseguentemente la Corte palermitana, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi nuovamente esclusivamente in relazione alla procedura del Regio Decreto 148 del 1931.

La società ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura e dei suoi legali.

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